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Parere di Conformità Antincendio

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/08 – DM 37/98 – DM 11/05/98

Target
Tutte le attività comprese nel DM 16/02/82, circolare MI.SA n° 25 ovvero tutti i depositi e le industrie pericolose rientranti nelle 97 attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi (vedi ultimi aggiornamenti).

Sanzioni
In caso di inadempimento, il datore di lavoro è punibile con arresto fino a 3 mesi o ammenda da € 260 a € 1.000 circa.

Servizio

Il servizio prevede la presentazione di una pratica ai VV.F per le 97 attività soggette e comprese nell’elenco del Decreto dell’82. Il progetto presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per la propria attività, al momento dell’approvazione, consentirà al titolare di realizzare le opere contemplate all’interno del progetto. Questa pratica è prevista per le nuove attività, per le ristrutturazioni, gli ampliamenti o le modifiche e per le attività esistenti che non abbiano mai proceduto in tal senso. Pagamento del bollettino di versamento a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato ai sensi delle Legge 26 Luglio 1965 n° 966, rilasciato dall’ufficio prevenzione, per l’esame dell’attività soggetta, che potrà essere comunicato o dal professionista incaricato o dal comando stesso. Il progetto presentato viene esaminato entro 60 giorni dai tecnici competenti del Comando VV.F. e può essere derogato una volta soltanto di 30 giorni per eventuali complessità progettuali.

Nella sezione “Prevenzione Incendi – Regolamento di Semplificazione D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151” del sito dei Vigili del Fuoco, è stato inserito il Decreto 7 agosto 2012 del Ministero dell’Interno recante “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151” (pubblicato sulla G.U. n. 201 del 29 agosto 2012). Il Decreto, che entrerà in vigore il 27 novembre 2012, disciplina le modalità di presentazione (anche attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP) delle istanze relative ai procedimenti di prevenzione incendi, stabilendo in modo preciso e dettagliato i contenuti delle singole istanze e gli allegati da presentare a corredo delle domande. L’utilizzo della modulisticanecessaria alla presentazione di istanze, segnalazioni e dichiarazioni sarà obbligatorio a partire dal 27.11.2012.

Il decreto 7 agosto 2012, che dà le modalità di presentazione delle domande di prevenzione incendi, ha introdotto nell’art. 1 (definizioni) due termini che, pur essendo stati utilizzati in alcuni casi nelle norme, non erano mai stati definiti in precedenza:

b) tecnico abilitato: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze;

c) professionista antincendio: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Quale è la differenza tra le due definizioni?

Il professionista antincendio è colui che ha superato gli esami previsti dalla legge 818/84 (poi superata dal dlgs 139 del 2006). Questi corsi, che presuppongono un esame finale, danno al professionista la facoltà di firmare alcuni particolari atti sulla sicurezza antincendio che i tecnici abilitati (cioè i professionisti iscritti nei rispettivi albi professionali) non possono sottoscrivere.

Una delle conseguenze di tale impostazione è, ad esempio, che un tecnico abilitato può produrre la documentazione da allegare alla SCIA ma, se serve uno specifico documento per cui è prevista la firma del professionista antincendio, dovrà ricorrere alla figura del professionista antincendio.

Questa differenza di attribuzioni deriva dall’art. 16 del D.lgs 139 del 2006 che, al comma 4 stabilisce:

4. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell’interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l’iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell’interno.

Le modalità per iscriversi negli elenchi dei professionisti antincendio del Ministero dell’Interno sono state stabilite dal DECRETO 5 agosto 2011 “Procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.”

CERTIFICAZIONI PER LE QUALI E’ NECESSARIA LA FIRMA DEL PROFESSIONISTA ANTINCENDIO

Le certificazioni per le quali è richiesta la firma dei professionisti antincendio sono indicate nell’allegato II al DM 7 agosto 2012:

ALLEGATO II  – CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
Le certificazioni e le dichiarazioni, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti ed i componenti d”impianto, rilevanti ai fini della sicurezza in caso d’incendio, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola del1°arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio, sono di seguito specificate.
La suddetta documentazione, ove non già definita da specifiche nonnative, deve essere redatta utilizzando gli appositi modelli definiti dalla Direzione centrale della prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, pubblicati nel sito istituzionale http://www.vigilfuoco.it.
1 – PRODOTTI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA)
1.1 La documentazione è costituita da certificazione/i di resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi portanti e/o separanti a firnra di professionista antincendio.
La certificazione deve riferirsi alle effettive caratteristiche riscontrate in opera relative a numero, posizione e geometria degli elementi, materiali costitutivi, condizioni di incendio, condizioni di carico e di vincolo, caratteristiche e modalità di posa di eventuali protettivi, ecc..
1.2 Le relazioni di calcolo integrali, sottoscritte da professionista antincendio, i rapporti di prova e di classificazione emessi da “laboratorio di prova” così come definito al comma 9 de1l°art. 1 del decreto del Ministero dell’interno 16 febbraio 2007 (“Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione” – GU n. 74 del 29-3-2007- Suppl. Ordinario n. 87), gli estratti dei
fascicoli tecnici resi disponibili dai produttori e quant°altro ritenuto necessario a comprovare, in conformità alle previsioni del predetto decreto, la resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi indicati nella certificazione di cui al punto 1.1, devono fare parte di apposito fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.
2. PRODOTTI E MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO E DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE
2.1 La documentazione è costituita da una dichiarazione di rispondenza dei materiali e prodotti impiegati alle prestazioni richieste, a firma del tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori ovvero, in assenza delle figure suddette, da professionista antincendio, da cui si evíncano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali e dei prodotti, ivi inclusa l’indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati
connessi alla marcatura CE.
2.2 Le dichiarazioni di conformità dei prodotti omologati, le copie delle dichiarazioni di conformità CE ovvero delle certificazioni di conformità CE e relative documentazioni di accompagnamento per i prodotti marcati CE, i certificati di prova per i prodotti classificati ai sensi de1l°art. 10 del decreto ministenale 26 giugno 1984, i rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE, le eventuali dichiarazioni di corretta posa in opera redatte dagli installatori e quant”altro ritenuto necessario a
comprovare la conformità dei materiali e dei prodotti impiegati alle prestazioni richieste, devono fare parte del fascicolo indicato al punto 1.2. che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.
3 – IMPIANTI
3.1 Sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendi i seguenti impianti:
a) produzione, trasfonnazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell°energia elettrica;
b) protezione contro le scariche atmosferiche;
c) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di gas, anche in forma liquida, combustibili o infiammabili o comburenti;
d) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di solidi e liquidi combustibili o infiammabili o comburenti;
e) riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
f) estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico e manuale;
g) controllo del fumo e del calore;
h) rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme.
3.2 Per gli impianti rilevanti ai fmi della sicurezza antincendi e ricadenti nel campo di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell°ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la documentazione è costituita dalla dichiarazione di confonnità di cui all’articolo 7 del citato decreto. Il progetto e gli allegati obbligatori devono fare parte del fascicolo indicato al precedente punto 1.2. che il titolare è tenuto a rendere disponibile per
eventuali controlli del Comando.
3.3 Per gli impianti, e i componenti di impianti, rilevanti ai fini della sicurezza antincendi e non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la documentazione è costituita da una dichiarazione, a finna dell”installatore, di corretta installazione e di corretto funzionamento dell°impianto. Tale dichiarazione è corredata di progetto, a fuma di tecnico abilitato, riferito alle eventuali norme di impianto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti,di una relazione
con indicate le tipologie dei materiali e dei componenti utilizzati e del manuale d°uso e manutenzione dell’impianto. hi assenza di tale progetto, la documentazione è costituita da una certificazione, a firma di professionista antincendio, di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto. Tale certificazione è corredata dello schema dell°impianto come realizzato (comprensivo delle caratteristiche e delle prestazioni dell”impianto e dei componenti utilizzati nella sua realizzazione), del rapporto di verifica delle prestazioni e
del funzionamento dell’impianto, nonché di indicazioni riguardanti le istruzioni per l’uso e la manutenzione dello stesso impianto.
Gli allegati a corredo della dichiarazione o della certificazione devono fare parte del fascicolo indicato al precedente punto 1.2. che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.
 
Fonte antincendio.it

Il Ministero dell’Interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso e della Difesa Civile) ha pubblicato il Decreto n. 200 del 31 ottobre 2012, contenente la nuova modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni antincendio.
I nuovi modelli dovranno essere utilizzati obbligatoriamente a far data dal 27 novembre 2012 per tutte le pratiche di prevenzione incendi.

I nuovi moduli sono elencati di seguito, con la denominazione ufficiale:

  • Istanza di valutazione del progetto – mod. PIN 1-2012;
  • Segnalazione Certificata di Inizio Attività – mod. PIN 2-2012;
  • Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gas di petrolio liquefatto – mod. PIN 2 gpl- 2012;
  • Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio – mod. PIN 2.1-2012;
  • Attestazione per depositi di gas di petrolio liquefatto – mod. PIN 2.1-gpl-2012;
  • Certificazione di resistenza al fuoco – mod. PIN 2.2-2012 – Cert. REI;
  • Dichiarazione inerente i prodotti – mod. PIN 2.3-2012 – Dich. PROD.;
  • Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianto- mod. PIN 2.4-2012 – Dich. Imp.;
  • Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto-mod. PIN 2.5-2012 – Cert. Imp;
  • Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio – mod. PIN 2.6-2012;
  • Dichiarazione di installazione per depositi di gas di petrolio liquefatto – mod. PIN 2.7-2012;
  • Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio – mod. PIN 3-2012;
  • Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gas di petrolio liquefatto – mod. PIN 3-gpl-2012;
  • Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità – mod. PIN 3.1-2012;
  • Dichiarazione per depositi di gas di petrolio liquefatto – mod. PIN 3.1- gpl-2012;
  • Istanza di deroga – mod. PIN 4-2012;
  • Istanza di nulla osta di fattibilità – mod. PIN 5-2012;
  • Istanza di verifiche in corso d’opera – mod. PIN 6-2012;
  • Voltura – mod. PIN 7-2012.

L’incendio è una combustione che si sviluppa in modo incontrollato nel tempo e nello spazio. La combustione è una reazione chimica tra un corpo combustibile e un corpo comburente. I combustibili sono numerosi: legno, carbone, carta, petrolio, gas combustibile, ecc. Il comburente che interviene in un incendio è l’aria o, più precisamente, l’ossigeno presente nell’aria (21% in volume). Il rischio di incendio, quindi, esiste in tutti i locali.

L’esplosione è una combustione a propagazione molto rapida con violenta liberazione di energia. Può avvenire solo in presenza di gas, vapori o polveri combustibili di alcune sostanze instabili e fortemente reattive o di materie esplosive. Per prevenire il rischio di incendio o di esplosione è necessario conoscere i rischi propri dell’impresa. Le cause, che possono provocare un incendio, sono:

  • fiamme libere (p.es. operazioni di saldatura)
  • particelle incandescenti (brace) provenienti da un focolaio preesistente (p.es: braciere)
  • scintille di origine elettrica
  • scintille di origine elettrostatica
  • scintille provocate da un urto o sfregamento
  • superfici e punti caldi
  • innalzamento della temperatura dovuto alla compressione dei gas
  • reazioni chimicheI diversi aspetti della combustione sono:
  • la combustione lenta: sprigiona un debolissimo calore e si produce senza emissione di luce (caso della ruggine di ferro, p.es.)
  • la combustione viva: sprigiona calore e luce; il fuoco può trasformarsi in fiamme, in incandescenza o, più frequentemente, in entrambe.

Nel caso della esplosione, la propagazione può essere velocissima. La liberazione violenta di energia (in un tempo dell’ordine del millesimo di secondo) provoca delle pressioni molto forti che hanno degli effetti distruttivi enormi: deflagrazione con una velocità inferiore a quella del suono, detonazione con una velocità superiore a quella del suono. Le esplosioni si producono in alcune miscele aria-gas infiammabili o aria-materia polverulente (polvere di mina o grani, p.es.).

Classi di fuoco:

Classe A: fuochi di solidi, detti fuochi secchi.

La combustione può presentarsi in due forme:

  • combustione viva con fiamme
    • combustione lenta senza fiamme, ma con formazione di brace incandescente

    L’agente di estinzione raccomandato è l’acqua.

    Classe B: fuochi di idrocarburi solidificati o di liquidi infiammabili, detti fuochi grassi.

    E’ controindicato l’uso di acqua a getto pieno.

    Classe C: fuochi di combustibili gassosi.

    Classe D: fuochi di metalli.

    EFFETTI SULLA SALUTE

    – dovuti alla fiamma

    Il contatto diretto con la fiamma ed il calore da essa irradiato provocano ustioni.

    – dovuti al calore

    I gas caldi, di combustione e non, da soli possono provocare stress da calore, disitratazione ed edemi.

    – conseguenti alla carenza di ossigeno

    La concentrazione dell’ossigeno nell’aria, per effetto della combustione, può scendere sotto il 21% della normalità. Alla diminuzione si associano via via, difficoltà di movimento, abbassamento capacità valutativa, collasso ed asfissia.

    – tossicità

    I gas prodotti in una combustione possono essere tossici sia in relazione ai materiali coinvolti sia in relazione alla quantità di ossigeno presente nel luogo dell’incendio. Al primo posto per numero di vittime è il “famigerato” ossido di carbonio (CO). L’anidride carbonica (CO2) è un gas asfissiante ad elevate concentrazioni. Tra gli altri gas più noti per la tossicità si rammentano l’idrogeno solforato, l’acido cianidrico, l’ossido di azoto, l’ammoniaca, l’anidride solforosa, ecc.

    – dei fumi

    Il termine fumo indica la fase nella quale i gas della combustione “trascinano” particelle solide o liquide che lo rendono opaco. Il fumo produce un effetto irritante degli occhi e delle vie respiratorie, riduce la visibilità con ostacolo per la evacuazione e per l’intervento dei soccorsi.

    – traumatici

    Quando all’incendio è associata una esplosione, le conseguenti onde di pressione possono provocare eventi traumatici nei soggetti esposti.

    I PRINCIPI DELLA PREVENZIONE

    RIDURRE I RISCHI

    Assicurare la salvaguardia delle persone:

    • rispettando il numero e la dimensione delle uscite di sicurezza regolamentari e controllando che le uscite siano sempre completamente libere;
    • installando un sistema di allarme sonoro;
    • assicurandosi che la resistenza delle strutture al fuoco sia adeguata, permettendo l’evacuazione;
    • scegliere attrezzature che non possono provocare incendi;
    • limitare, per quanto possibile, la quantità di materiali e di prodotti infiammabili.

    Inoltre, nel caso di rischio di esplosione:

    • isolare i locali a rischio dagli altri locali;
    • controllare l’atmosfera per restare sempre al di sotto del 25% dei limiti più bassi di esplosione (LIE);
    • evitare ogni fonte di ignizione (scelta di materiale adatto, misure contro la formazione di elettricità statica, …).

    Limitare i danni:

    • facilitare l’intervento dei vigili del fuoco (accessi, prese d’acqua, …);
    • fornire i mezzi di prevenzione e antincendio (dispositivi di rilevamento, mezzi di estinzione, …);
    • organizzare la prevenzione incendio sul posto;
    • informare sistematicamente i lavoratori e i nuovi assunti sui dispositivi di estinzione e di primo soccorso (localizzazione, condizioni d’uso) e svolgere delle esercitazioni periodiche;
    • in caso di rischio di esplosione, inoltre, prevedere mezzi per scaricare la pressione provocata dall’esplosione.

    Primi interventi:

    E’ necessario prevedere degli estintori in numero sufficiente, di facile accesso e manovrabilità. Ad esempio per 200 m2 di superficie, sono necessari almeno:

    • un estintore portatile ad acqua polverizzata da 6 litri come minimo;
    • in caso di rischi particolari, un numero di estintori di tipo appropriato ai rischi (p.es.: estintore a polvere in caso di rischi elettrici).

    Se necessario, si potrà prevedere, dietro consiglio dei servizi competenti:

    • l’installazione di RIA (rubinetti di incendio armati); colonne secche o colonne umide;
    • impianti fissi di estinzione automatica
    • impianti di rilevamento automatico di incendio;
    • sabbia o terra mobile con mezzi di protezione.

    Segnalazione per la prevenzione dei rischi legati all’incendio:

    Deve durare nel tempo, collocata in punti appropriati e conforme alle norme e ai regolamenti in vigore (segnali di direzione delle uscite, segnalazione delle attrezzature di primo soccorso e di lotta antincendio).

    Allarme sonoro:

    • è installato in tutti gli stabilimenti dove sono riunite o occupate più di 50 persone, come pure in quelli dove sono manipolate e lavorate delle materie infiammabili (esplosivi, comburenti, materie estremamente infiammabili, materie il cui stato fisico può generare un’esplosione o una fiamma improvvisa) quale che sia la grandezza dello stabilimento;
    • deve essere udibile:
    • in qualsiasi punto dello stabilimento
    • con un’autonomia minima di 5 minuti
    • non possa essere confuso con un altro segnale

    NORMATIVA

  • D.lgs n.626 del 19.9.1994, artt. 12, 13 e all. II
  • Attuazione direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavartt. 12 e 13 – Prevenzione incendiall. II – Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro
    D.M. del 26.8.1992 Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica.
    D.M. DEL 30.11.1983 Termini, definizioni e simboli grafici di prevenzione incendi.
    D.P.R. n.524 del 8.6.1982 Attuazione direttiva CEE in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro.
    D.M. del 16.2.1982 Modificazioni del D.M. 27.9.1965 in materia di attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
    Circolare n.27186/4101 del 17.12.79 Servizi antincendio negli stabilimenti industriali. Chiarimenti.
    Legge n.469 del 13.5.1959 Ordinamento dei servizi antincendio e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
    D.P.R. n.689 del 26.5.1959 Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione incendi, al controllo del Comando dei Vigili del Fuoco.
    Circolare n.538 del 4.3.1959 Determinazione dei luoghi di lavoro dove esistono pericoli di esplosione e di incendio.
    D.P.R. n.302 del 19.3.1956, art.14 Norme di prevenzione infortuni integrative di quelle previste dal D.P.R. 547 del 27.4.1955 art.14 – Misure antincendio
    D.P.R. 547 del 27.4.1955, artt. 33-37, 329-336, 358-365 Norme per la prevenzione degli infortuni

    artt. 33-37- Difesa contro gli incendi

    artt.329-336 – Installazioni elettriche in luoghi con pericolo di incendio

    artt.358-365 – Materie e prodotti infiammabili

    Legge n.1540 del 27.12.1940 Norme per l’organizzazione dei servizi antincendio.

    Normativa specifica

     

    Grandi Magazzini

    Circolare n.75 del 3.7.1967 Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc.
    Decreto 17.6.1988 n.248 del Ministero Industria e Commercio (G.U. n.157 del 6.7.1988) Caratteristiche dei centri commerciali all’ingrosso e di quelli al dettaglio

     

    Impianti antincendio

    UNI-VVF 9485 aprile 1989 Apparecchiature per estinzione incendi, idranti a colonna soprassuolo in ghisa.
    UNI-VVF 9486 aprile 1989 Apparecchiature per estinzione incendi, idranti a colonna soprassuolo in ghisa.
    UNI-VVF 9487 aprile 1989 Apparecchiature per estinzione incendi, tubazioni flessibili antincendio di DN 45 e 70 per pressioni di esercizio fino a 1,2 Mpa
    UNI-VVF 9488 aprile 1989 Apparecchiature per estinzione incendi, tubazioni semirigide di DN 20 e 25 per naspi antincendio.
    UNI-VVF 9489 aprile 1989 Apparecchiature per estinzione incendi, impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (sprinkler).
    UNI-VVF 9490 aprile 1989 Apparecchiature per estinzione incendi, alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio.
    UNI-VVF 9491 aprile 1989 Apparecchiature per estinzione incendi, impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, erogatori (sprinkler).
    UNI-VVF 9494 aprile 1989 Evacuatori di fumo e calore, caratteristiche, dimensionamento e prove.
    UNI-VVF 9495 aprile 1989 Sistemi fissi automatici di rilevazione e di segnalazione manuale d’incendio.

    Impianti termici funzionanti a G.P.L.

    Circolare n.78 del 14.7.1967 Impianti di G.P.L. per uso domestico – Criteri di sicurezza.
    Decreto del 16.5.1987 n.246 (G.U. n.148 del 27.6.1987) Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione (Nella tabella C dell’art.4, le norme sull’ubicazione degli impianti di produzione di calore)

    Impianti termici a gas di rete (densità inferiore a 0,8)

    Circolare n.68 del 25.11.1969

    Norme di sicurezza per gli impianti termici a gas di rete

    Circolare n.42 del 20.5.1974

    Dispositivi ed apparecchiature di sicurezza per impianti termici – Specifiche di prova

 

FONTE INAIL

Informazioni sui provvedimenti di protezione attiva finalizzati alla rivelazione tempestiva del processo di combustione prima che degeneri nella fase di incendio generalizzato. Caratteristiche e tipologie dei sistemi di rivelazione incendio.

Ascoli Piceno, 22 Gen – Dopo aver presentato i più classici mezzi di protezione antincendio attiva, come idranti e estintori, affrontiamo oggi altri provvedimenti di protezione attiva finalizzati, in questo caso, alla rivelazione tempestiva del processo di combustione prima che degeneri nella fase di incendio generalizzato (flash over): i sistemi di rivelazione, segnalazione e allarme incendio.
Per farlo ci basiamo sul contenuto delle “ Slide corso antincendio parte 2” pubblicate sul sito del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno – relative  a un corso di prevenzione incendi per lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro e gestione delle emergenze (art. 37 comma 9 del Decreto legislativo 81/2008) – e a cura dell’Ing. Mauro Malizia (Comando dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno).
Riguardo ai sistemi di rivelazione e allarme incendio, il documento si sofferma innanzitutto sulla funzione del:
sistema di rivelazione incendio: “rivelare un incendio nel minor tempo possibile e di fornire segnalazioni ed indicazioni”;
sistema di allarme incendio: “fornire segnalazioni ottiche e/o acustiche agli occupanti di un edificio”.
Evidentemente le funzioni di rivelazione incendio e allarme incendio possono essere combinate in un unico sistema.
Inoltre possiamo avere sistemi fissi automatici di rivelazione d’incendio, che hanno la funzione di rivelare e segnalare un incendio nel minore tempo possibile, e sistemi fissi di segnalazione manuale che permettono una segnalazione, nel caso l’incendio sia rilevato dall’uomo.
La tempestività della rivelazione del processo di combustione è molto importante: da alcuni diagrammi presenti nel documento, che vi invitiamo a visionare, si può dedurre come sia fondamentale “riuscire ad avere un tempo d’intervento possibilmente inferiore al tempo di prima propagazione, ossia intervenire prima che si sia verificato il ‘flash over’. Siamo infatti ancora nel campo delle temperature relativamente basse, l’incendio non si è ancora esteso e quindi è più facile lo spegnimento ed i danni sono ancora contenuti”.
Riguardo alla normativa tecnica si indica che la norma di riferimento per questi sistemi è la UNI 9795 “Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d’incendio”, norma che “rimanda a disposizioni contenute in altre pubblicazioni, in particolare alla serie delle norme UNI EN 54 “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio””.
Dunque un impianto di rivelazione automatica consente:
– “di favorire un tempestivo esodo delle persone, degli animali, sgombero dei beni;
– di attivare i piani di intervento;
– di attivare i sistemi di protezione contro l’incendio (manuali e/o automatici di spegnimento)”.
In particolare un rivelatore può essere classificato in base al fenomeno chimico-fisico rilevato:
– “rivelatore di calore sensibile all’aumento della temperatura;
rivelatore di fumo (a ionizzazione o ottici) sensibile alle particelle dei prodotti della combustione e/o pirolisi sospesi nell’atmosfera (aerosol);
rivelatore di gas: rivelatore sensibile ai prodotti gassosi della combustione e/o della decomposizione termica;
rivelatore di fiamme sensibile alla radiazione emessa dalle fiamme di un incendio;
rivelatore multi-criterio: sensibile a più di un fenomeno causato dall’incendio”.
Inoltre possono essere diversi i metodi di rivelazione:
statico: dà l’allarme “quando l’entità del fenomeno misurato supera un certo valore per un periodo di tempo determinato”;
differenziale: dà l’allarme “quando la differenza (normalmente piccola) tra i livelli del fenomeno misurato in 2 o più punti supera un certo valore per un periodo di tempo determinato”;
velocimetrico: dà l’allarme “quando la velocità di variazione nel tempo del fenomeno misurato supera un certo valore per un periodo di tempo determinato”.
E la classificazione degli impianti può dipendere anche dal tipo di configurazione:
– “puntiforme: rivelatore che risponde al fenomeno sorvegliato in prossimità di un punto fisso;
lineare: rivelatore che risponde al fenomeno sorvegliato in prossimità di una linea continua;
multi-punto: rivelatore che risponde al fenomeno sorvegliato in prossimità di un certo numero di punti fissi”.
Il documento sottolinea poi che:
– un rivelatore automatico d’incendio è un “dispositivo installato nella zona da sorvegliare che è in grado di misurare: come variano nel tempo grandezze tipiche della combustione; la velocità della loro variazione; la somma di tali variazioni nel tempo. Inoltre trasmette un segnale d’allarme in un luogo opportuno quando il valore della grandezza tipica misurata supera un valore prefissato (soglia)”;
– l’impianto di rivelazione è un “insieme di apparecchiature fisse per rilevare e segnalare un principio d’incendio. Lo scopo è quello di segnalare tempestivamente ogni principio d’incendio, evitando i falsi allarmi, in modo che possano essere messe in atto le misure necessarie per circoscrivere e spegnere l’incendio”.
Entrando più nel dettaglio un impianto rilevazione automatica d’incendio “deve comprendere i seguenti componenti essenziali (UNI 9795):
– rilevatori d’incendio;
– centrale di controllo e segnalazione;
– dispositivi d’allarme incendio;
– punti di segnalazione manuale (comandi di attivazione);
– apparecchiatura di alimentazione.
Alcuni impianti hanno anche altri componenti (considerati non essenziali). Ad esempio il dispositivo di trasmissione dell’allarme incendio, la stazione di ricevimento dell’allarme incendio, il comando del sistema automatico antincendio, …
Ricordiamo che la centrale di controllo e segnalazione “garantisce l’alimentazione elettrica (continua e stabilizzata) di tutti gli elementi dell’impianto ed è di solito collegata anche ad una ‘sorgente di energia alternativa’ (batterie, gruppo elettrogeno, gruppo statico ecc.) che garantisce il funzionamento anche in caso di mancanza di energia elettrica della rete”.
Concludiamo questa breve disamina ricordando che una volta che è avvenuto l’incendio, l’allarme può essere locale o trasmesso a distanza.
E l’intervento può essere di due tipi:
– “manuale (azionamento di un estintore o di un idrante, intervento squadre VV.F.);
automatico (movimentazione di elementi di compartimentazione e/o aerazione, azionamento di impianti di spegnimento automatico, d’inertizzazione, predisposizione di un piano esodo)”.
FONTE: PUNTO SICURO

L’art. 18 del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), obbliga il datore di lavoro a “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’ attuazione delle misure di prevenzione individuale e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”.

La designazione “deve tenere conto della natura dell’ attività, delle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e del numero delle persone presenti”.
Lo stesso TUS prevede la possibilità per i datori di lavoro delle aziende che occupano fino a cinque lavoratori di svolgere direttamente i compiti di prevenzione incendi e di evacuazione.
Inoltre, il datore di lavoro ha l’obbligo di formare i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro.
Al fine di favorire la formazione degli addetti alla lotta antincendio, il Comando Provinciale dei VV.F. di Ascoli Piceno ha pubblicato il “Manuale di prevenzione incendi”.

Il documento affronta, in maniera chiara e semplice, i concetti base legati all’incendio e alla sua prevenzione, le tipologie di protezione e le procedure da adottare in caso di emergenza.
Un intero capitolo è dedicato ad esercitazioni pratiche, come l’utilizzo degli estintori, delle maschere antigas, e dei dispositivi di protezione individuale.
In appendice sono disponibili esempi di piani di evacuazione ed emergenza.

Nuove procedure di Prevenzione Incendi LEGGE 151

Il 7 ottobre 2011 è entrato in vigore il DPR n. 151 del 01/08/2011, “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”.
Con questo decreto la prevenzione incendi cambia radicalmente, anche se il nuovo regolamento appare essere simile alla procedura che era vigente in precedenza. Il nuovo decreto abroga completamente sia il D.P.R. n. 37 del 12/01/1998 che il D.M. 16/02/1982 (concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi), introducendo nel suo Allegato I un nuovo elenco di attività soggette ai controlli dei VV.F. che passano da 97 (previste dal vecchio D.M. 16/02/1982) a 80: molte sono modificate ed in alcuni casi sono inserite nuove attività. Uno dei punti più importanti del DPR 151 riguarda le sanzioni penali: con il nuovo regolamento, infatti, chi non presenta una domanda o una segnalazione pur avendone l’obbligo è soggetto alle sanzioni penali previste dal D.Lgs 139/2006 [arresto sino ad un anno o ammenda da 258 euro a 2.582; il prefetto inoltre può disporre la sospensione dell’attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi]. Il DPR 151 pone sotto il regime dell’autocertificazione (cioè della SCIA – segnalazione certificata di inizio attività) le attività che costituiscono la maggior parte di quelle considerate “più pericolose per incendio o esplosione”. Le attività soggette al controllo preventivo dei Vigili del Fuoco sono elencate nell’Allegato I del decreto, distinte in tre categorie: A-B-C.
Nella categoria A sono state inserite quelle attività dotate di “regola tecnica” di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento ed ai quantitativi di materiale presente.
Nella categoria B sono state inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, oltre alle attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria “superiore”, cioè la C. Nella categoria C sono state inserite le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della “regola tecnica”, soggette a Certificato di Prevenzione Incendi. In base alla classe in cui ricadono (A, B o C), le attività pericolose per incendio o esplosione avranno iter diversi per l’approvazione:

  • per le attività a basso rischio, viene eliminato il parere di conformità e sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). I controlli successivi all’avvio delle attività saranno effettuati a campione entro 60 giorni;
  • per le attività a medio rischio, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà invece ottenere entro 60 giorni. Per avviare l’attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati a campione entro 60 giorni;
  • per le attività ad alto rischio, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà anch’essa ottenere entro 60 giorni. Per avviare l’attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati entro 60 giorni.Per quanto riguarda i rinnovi dei CPI, tutti sono soggetti a rinnovo quinquennale, ad eccezione delle attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’elenco di cui all’Allegato I, per le quali il Certificato di Prevenzione Incendi ha durata pari a 10 anni. In ogni caso il rinnovo avviene mediante dichiarazione di “situazione non mutata”, in modo del tutto analogo a quanto già previsto dal DPR n. 37 del 12.01.1998.